Tutti gli atleti partecipanti ai nostri campionati sono coperti da polizza infortuni di TIPO B; tutti i partecipanti ai nostri tornei estivi sono coperti da assicurazione di TIPO A.
Procedura infortuni da seguire.
NORME DA SEGUIRE IN CASO DI INFORTUNIO:
La denuncia di sinistro deve essere effettuata dall’Assicurato o da chi ne fa le veci o eventuali aventi causa tramite:
– referti medici riguardanti l’infortunio
– copia della tessera fronte/retro (anche foto va bene)
– documento d’identità e codice fiscale dell’infortunato
va inviato tutto a: brianzatornei@gmail.com, il tutto deve essere inviato entro 5 giorni dal sinistro.
Brianza Tornei SSD a r.l., in base al tipo di polizza sottoscritta, valuterà l’apertura della pratica di infortunio solo se le condizioni di base saranno conformi.
SI RICORDA INOLTRE CHE LA PRATICA VERRA’ LIQUIDATA SUCCESSIVAMENTE ALLA COMUNICAZIONE DI CHIUSURA DELL’INFORTUNIO.
Appena possibile l’infortunato dovrà inviare:
DOCUMENTAZIONE MEDICA
IN CASO DI RICOVERO OSPEDALIERO: ORIGINALE COPIA CONFORME CARTELLA CLINICA
FATTURE, TICKETS SANITARI, COMPROVANTI EVENTUALI SPESE MEDICHE SOSTENUTE
DICHIARAZIONE DI CHIUSURA INFORTUNIO DEBITAMENTE COMPILATA E SOTTOSCRITTA DAL MEDICO CURANTE E/O CERTIFICATO DI GUARIGIONE CLINICA ATTESTANTE LA PRESENZA O MENO DI POSTUMI INVALIDANTI
Estratto riepilogativo per gli assicurati
Art. 1 Soggetti Assicurati
L’assicurazione vale per tutti i Tesserati ad A.S.I. – ASSOCIAZIONI SPORTIVE E SOCIALI ITALIANE.
Tessere:
• Tessera A
• Tessera B
• Tessera C
• Tessera C1
• Tessera D giornaliera.
Discipline sportive praticabili:
Tessera A: calcio, fitness, attività motoria di base, danza, nuoto, atletica leggera, arti marziali, tennis, ginnastica, sport equestri minori, sport motoristici minori, altri sport e attività ad eccezione degli sport previsti dalle tessere C e C1.
Tessera B: calcio, fitness, attività motoria di base, danza, nuoto, atletica leggera, arti marziali, tennis, ginnastica, sport equestri minori, sport motoristici minori, altri sport e attività ad eccezione degli sport previsti dalle tessere C e C1.
Tessera C: ciclismo, sport equestri minori, sport invernali, sport motoristici (automobilismo e motociclismo), kite surf, arrampicata, surf, windsurf, altri sport e attività. È richiesto l’utilizzo della Tessera C anche gli atleti iscritti a scuole di Circo riconosciute, che si avvalgono di istruttori professionisti limitatamente alle seguenti attività:
-tessuto aereo a 6 metri di altezza da terra senza imbraghi, senza rete di sicurezza ma con materassi di altezza 30 cm 2 m x 2 m;
-corda aerea a 6 metri di altezza da terra senza imbraghi, senza rete di sicurezza ma con materassi di altezza 30 cm 2 m x 2 m;
-cerchio aereo a 6 metri di altezza da terra senza imbraghi, senza rete di sicurezza ma con materassi di altezza 30 cm 2 m x 2 m;
-trapezio aereo a 6 metri di altezza da terra senza imbraghi, senza rete di sicurezza ma con materassi di altezza 30 cm 2 m x 2 m;
-palo cinese a 6 metri di altezza da terra senza imbraghi, senza rete di sicurezza ma con materassi di altezza 10 cm 1 m x 1 m;
-filo teso 50 centimetri di altezza da terra senza imbraghi, senza rete di sicurezza e senza materassi;
Art. 2 Oggetto del rischio ed operatività delle garanzie
L’assicurazione è prestata contro gli eventi fortuiti, violenti ed esterni che producano:
• la morte;
• una o più lesioni previste nelle tabelle allegate;
• una invalidità permanente limitatamente al solo rischio volo;
• spese di cura nei massimali previsti dalla tipologia di tessera;
• diaria da gesso se prevista dalla tipologia di tessera, nel relativo massimale;
• diaria da ricovero se prevista dalla tipologia di tessera, nel relativo massimale.
Art. 3 Equiparazione ad infortunio – Estensioni di garanzia
Sono equiparate ad infortunio:
a) le lesioni conseguenti a sforzi muscolari aventi carattere traumatico e qualsiasi tipo di ernia direttamente collegabile con l’evento traumatico;
b) le lesioni da sforzo e le conseguenze di strappi muscolari, le rotture sottocutanee, tendinee e muscolari, distaccamento retina.
La garanzia è estesa anche agli infortuni:
a) sofferti in conseguenza di imperizie, imprudenze o negligenze anche gravi nonché in stato di malore o incoscienza (purché non causati da abuso di alcolici, da uso di psicofarmaci assunti a scopo non terapeutico, da uso di allucinogeni e/o stupefacenti);
b) causati da morsi di animali compresi aracnoidi e insetti, da infezioni conseguenti a infortunio, da avvelenamento, ingestione o assorbimento involontario di sostanze, da annegamento, assideramento, asfissia, congelamento, folgorazione, da colpi di sole e/o di calore, da sforzi muscolari traumatici;
c) derivanti da eventi naturali, da tumulti, terrorismo, aggressioni o violenza, sempre che l’Assicurato non vi abbia preso parte attiva.
Sono equiparate ai fini di polizza alle lesioni, le “lesioni particolari” previste nella successiva tabella lesioni, purché determinate da evento fortuito violento ed esterno e verificatesi entro e non oltre 60 giorni dal verificarsi dell’evento stesso.
Art. 4 Esclusioni
L’assicurazione non è operante per gli eventi derivanti da:
a) uso e guida di natanti a motore, mezzi di locomozione subacquea;
b) abuso di alcolici e psicofarmaci o dall’uso non terapeutico di stupefacenti, psicotrope o allucinogene;
c) assunzione di sostanze dopanti, in violazione delle norme dell’ordinamento statale o dell’ordinamento sportivo, accertata in base alle normative vigenti;
d) per eventi determinati da un’azione costituente reato commessa dal soggetto assicurato o dalla sua partecipazione a risse o tumulti o dalla violazione di divieti comunque posti dall’ordinamento statale o dall’ordinamento sportivo;
e) guida e uso, anche come passeggero, di mezzi di locomozione aerea salvo quanto espressamente previsto al successivo art. 11;
f) movimenti tellurici, inondazioni, ed eruzioni vulcaniche;
g) guerra e insurrezione, salvo per i primi 14 giorni qualora l’assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all’estero in un paese sino ad allora in pace;
h) trasmutazione del nucleo dell’atomo e radiazioni provocate artificialmente dall’accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
i) da detenzione od impiego di esplosivi;
j) da operazioni chirurgiche, trattamenti e cure mediche, non resi necessari da infortunio;
k) da atti dolosi compiuti o tentati dall’ Assicurato;
l) Infarto ed Ictus.
Sono esclusi dall’assicurazione gli infortuni direttamente derivanti dalla pratica di;
- m) Speleologia – guidoslitta – alpinismo- escursionismo con accesso a nevai o ghiacciai e arrampicata libera;
n) salto dal trampolino con sci e idroscì;
o) paracadutismo in tutte le sue forme -sport aerei e di volo in genere (è assicurata la pratica del Kite Surf).
Art. 5 Esonero denuncia di infermità
La Contraente e/o gli Assicurati sono esonerati dal denunciare infermità, difetti fisici, o mutilazioni, da cui gli Assicurati fossero affetti al momento della stipulazione della polizza o che dovessero in seguito intervenire. Se l’infortunio colpisce una persona che non è fisicamente sana, non è indennizzabile quantoimputabile a preesistenti condizioni fisiche e patologiche, ma sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate se l’infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.
Art. 6 Esonero denuncia altre assicurazioni
Si dà atto che la Contraente e/o gli Assicurati sono esonerati dall’obbligo di denunciare altre polizze stipulate con altre Imprese per i medesimi rischi. Le garanzie assicurative previste in polizza si aggiungono a quelle di ogni altra assicurazione per i casi di morte, lesioni, invalidità permanente, ad eccezion fatta per il rimborso delle spese sanitarie la cui garanzia, in presenza di analoghe coperture assicurative, verrà prestata solo ad integrazione delle maggiori spese.
Art. 7 Rinuncia alla rivalsa
L’Assicuratore rinuncia, a favore dell’Assicurato e dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all’art. 1916 C.C. verso i terzi responsabili del sinistro.
Art. 8 Limiti di età
La garanzia viene prestata senza limiti di età. Il verificarsi in corso d’anno assicurativo del compimento dell’80° anno di età dell’Assicurato comporta riguardo a quest’ultimo la riduzione nella misura del 25% delle somme liquidabili per le garanzie di invalidità permanente e diaria da immobilizzo.
Art. 9 Persone non assicurabili
La garanzia assicurativa non vale per le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, infezioni HIV, epilessia o dalle seguenti infermità mentali; schizofrenia, sindromi organiche-celebrali, forme maniaco depressive, stati paranoidi. L’ assicurazione cessa con il manifestarsi di una delle predette condizioni.
In deroga a quanto presente nel primo capoverso del presente articolo, in ragione dei progetti che prevedono l’integrazione tra disabili e normodotati, esclusivamente per gli sport equestri si intendono comunque assicurati i soggetti affetti da epilessia o dalle seguenti infermità mentali; schizofrenia, sindromi organiche-celebrali, forme maniaco depressive, stati paranoidi.
Art. 10 Criteri di indennizzabilità
La Società corrisponde l’indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive ed obiettivamente constatabili dell’infortunio, che siano indipendenti da condizioni fisiche e/o patologiche preesistenti all’infortunio stesso; pertanto, l’influenza che l’infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possano portare all’esito delle lesioni prodotte dall’infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili.
Art. 11. Rischio volo
La garanzia è operante per le conseguenze degli infortuni che l’Assicurato subisca durante viaggi aerei di trasferimento che venissero da lui effettuati in qualità di passeggero su velivoli ed elicotteri in servizio pubblico di linee aeree regolari e non regolari, di trasporto a domanda (Aerotaxi), di Autorità civili e militari in occasione di traffico civile, di ditte e privati per attività turistica e di trasferimento, nonché di velivoli ed elicotteri di Società di lavoro aereo esclusivamente durante il trasporto pubblico di passeggeri.
Art. 12 Prestazioni
Caso Morte
Se l’infortunio ha per conseguenza la morte dell’Assicurato, purché verificatasi entro due anni dal giorno dell’infortunio, l’Assicuratore liquida la somma assicurata ai beneficiari designati o, in mancanza, agli eredi.
L ‘indennizzo per il caso di Morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente; tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell’infortunio ed in conseguenza di questo, l’Assicurato muore, l’Assicuratore corrisponde ai beneficiari la differenza fra l’indennizzo pagato e la somma assicurata per il caso Morte, ove questa sia maggiore. Qualora, a seguito di un infortunio, il corpo dell’Assicurato non venga ritrovato, l’Assicuratore liquida ai beneficiari il capitale garantito non prima che siano trascorsi sei mesi dalla presentazione dell’istanza di morte presunta, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Se, dopo che e stato pagato l’indennizzo, risulta che l’Assicurato è vivo, l’Assicuratore avrà diritto alla restituzione entro 30 giorni dalla richiesta della somma pagata. A restituzione avvenuta, l’Assicurato potrà far valere i propri diritti per l’invalidità permanente eventualmente subita.
Caso Lesioni
L’Assicuratore corrisponde gli indennizzi previsti nella Tabella Lesioni.
Sono indennizzabili le lesioni corporali che producano l’invalidità permanente del soggetto assicurato entro due anni dall’infortunio.
Fermo quanto previsto alla successiva Sezione III – Somme Assicurate e relative Franchigie – la Società corrisponde un indennizzo calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità permanente accertato facendo riferimento ai valori di cui alla Tabella Lesioni – allegato A) del D.P.C. M. 3 novembre 2010 pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 296/2011 e successive modifiche intervenute fino alla data di stipulazione della presente polizza.
A termini della presente garanzia è considerata lesione ogni modificazione delle strutture di una parte del corpo specificamente prevista nella tabella allegata.
Nei casi di preesistenti mutilazioni, menomazioni o difetti fisici, l’indennizzo è liquidato per le sole conseguenze dirette cagionate dall’infortunio, come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra senza riguardo al maggior pregiudizio derivato dalle condizioni preesistenti fermo quanto previsto dall’art. 10.
Precisazioni:
• Per “frattura” s’intende una soluzione di continuo dell’osso, parziale o totale, prodotta da una causa violenta, fortuita ed esterna.
• Sono escluse le fratture patologiche, le fratture spontanee ed i distacchi cartilaginei di qualsiasi natura.
• Fratture ed infrazioni sono equiparate ai fini dell’indennizzo.
• Le fratture che, per estensione, interessano parte di epifisi e parte di diafisi, verranno indennizzate per un solo segmento (quello più favorevole all’assicurato).
• Fratture polifocali o comminute del medesimo segmento osseo non determineranno né una duplicazione né una maggiorazione dell’indennizzo indicato.
• Le fratture “scomposte” determineranno una maggiorazione del 20% sulla somma indennizzata per la corrispondente lesione; le fratture esposte determineranno una maggiorazione del 20%, salvo le fratture biossee di avambraccio e arti inferiori espressamente tabellate. Le maggiorazioni non sono cumulabili tra loro.
• I casi assicurati relativi alle “amputazioni” si riferiscono esclusivamente alle perdite anatomiche complete ed ogni diversa menomazione anatomo-funzionale non corrispondente a tale parametro non sarà presa in considerazione ai fini dell’indennizzo.
• Per lussazione si intende la perdita completa dei reciproci rapporti degli estremi ossei di un’articolazione, per causa violenta, fortuita ed esterna.
• Per i casi di lesioni legamentose l’indennizzo a termini di polizza è previsto esclusivamente a seguito di intervento chirurgico effettuato entro sei mesi dal prodursi dell’evento stesso.
• Per rottura dei denti si intende la perdita di almeno 1/3 del tessuto duro di dente non deciduo (sono escluse le lesioni del tessuto paradontale e dei denti molli), per l’accertamento del caso è richiesta la documentazione radiologica.
• Per i casi in cui si verifichi uno stato di coma post-traumatico, insorto entro e non oltre 15 giorni dall’evento che ne abbia determinato la causa, l’assicurato avrà diritto ad un indennizzo pari a due volte la cifra a lui spettante in tabella lesioni a seguito di “Frattura dell’osso frontale occipitale o parietale o temporale o linee di frattura interessanti tra loro tali ossa”. In presenza di frattura cranica l’indennizzo dovuto a seguito di stato di coma post-traumatico risulta cumulabile con le fratture indennizzate in tabella lesioni.
L’indennizzo verrà corrisposto previa presentazione di copia conforme della cartella clinica.
• Per ustioni si intendono le bruciature dovute al contatto esterno con corpi solidi o fiamme, ovvero scottature dovute al contatto esterno con liquidi (esclusi vapori o gas sovrariscaldati) di intensità non inferiore al secondo grado con formazione di bolle (flittene) o gore documentate fotograficamente, comportanti almeno un pernottamento in ospedale.
Per ustioni si intendono inoltre, bruciature o scottature, nei termini precedentemente riportati, se riscontrate a complemento di una lesione compresa nella tabella lesioni allegata, in questi casi verrà applicata la maggiorazione del 30% sulla somma prevista per la lesione anche in assenza del pernottamento in ospedale.
Franchigia
Sul capitale assicurato non si corrisponde alcun indennizzo qualora le prestazioni previste nella Tabella
Lesioni allegata riferite alle lesioni subite non superino o siano uguali alla percentuale di franchigia identificata per ciascuna categoria, come meglio specificato alla sezione “Somme assicurate”.
Per le lesioni con percentuale superiore alla percentuale di franchigia identificata per ciascuna categoria, l’indennizzo verrà corrisposto per la sola parte eccedente.
Indennità privilegiata per lesione grave
Nel caso in cui la percentuale prevista nella Tabella A allegata, riferita alla lesione subita, sia di grado non inferiore al 66%, l’indennità per la medesima lesione verrà liquidata al 100% sul capitale assicurato in polizza.
Lesione – anticipo indennizzo
Qualora trascorsi tre mesi dal termine dalle cure mediche, sia prevedibile che all’Assicurato residui una lesione indicata nella Tabella A allegata di grado pari o superiore al 25%, la Società – quando richiesta – corrisponderà all’Assicurato un anticipo pari al 50% di quello che spetterebbe in base alla previsione, da conguagliarsi in sede di definitiva liquidazione del sinistro.
Rimborso spese Mediche a seguito di infortunio indennizzato a termini di polizza – Valida solo per i titolari delle Tessere “B, C e C1”
In caso di Infortunio che determini una lesione superiore a quanto descritto alla sezione III – Somme
Assicurate, la Società rimborsa, entro il limite della somma assicurata a questo titolo, le spese effettivamente sostenute per:
- Prestazioni sanitarie relative a ricovero e/o ad intervento chirurgico, anche ambulatoriale sostenute entro due anni dalla data dell’infortunio:
a. onorari del chirurgo, dell’aiuto, dell’assistente, dell’anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all’intervento (ivi compresi gli apparecchi terapeutici e le endoprotesi applicati durante l’intervento);
b. onorari dei medici, assistenza medica, infermieristica, cure, medicinali, ed esami diagnostici;
c. rette di degenza, con esclusione delle spese voluttuarie quali bar, televisione, telefono. - Prestazioni sanitarie sostenute esclusivamente nei 90 giorni successivi:
– al ricovero o all’intervento chirurgico
– all’infortunio che non abbia determinato ricovero o intervento chirurgico: - Accertamenti diagnostici, onorari per prestazioni mediche e specialistiche;
b. Esami, medicinali non mutuabili dal S.S.N, sempre che prescritti dal medico curante dell’Assicurato;
c. Cure dentarie, rese necessarie dall’infortunio, incluse le spese per eventuali protesi in diretta ed esclusiva connessione con l’infortunio stesso, sempre che l’evento sia provato da apposita certificazione rilasciata dallo specialista.
d. Trattamenti fisioterapici, rieducativi e cure riabilitative, sempre che prescritte dal medico curante dell’Assicurato (tale prestazione è prestata esclusivamente per le categorie C e C1); - Il trasporto dell’Assicurato con Ambulanza o qualsiasi altro mezzo adibito al trasporto di feriti dal luogo dell’infortunio all’istituto di cura o posto di pronto soccorso. La garanzia viene prestata con il limite di € 1.000,00 per sinistro e per anno con l’applicazione di uno scoperto del 10% con un minimo € 100,00.
Sono escluse le spese di viaggio e/o pernottamento per parenti e/o accompagnatori.
Le garanzie previste nel presente articolo si intendono estese ai casi di forzata completa immobilità, limitatamente alle fratture vertebrale anche se non dovesse comportare ricovero. II rimborso per le spese di cura a seguito di infortunio indennizzato a termini di polizza di cui sopra viene corrisposto con l’applicazione di scoperti e minimi previsti dalle relative tessere. Relativamente alle spese odontoiatriche derivanti da infortunio indennizzato a termini della presente polizza, la garanzia si intende prestata con il limite di Euro 2.000,00 per anno e per persona.
Relativamente alle spese per cure fisioterapiche, la garanzia si intende prestata con il limite di € 500,00 per sinistro, per anno e per persona ed un massimo di € 50,00 per singola prestazione, fermo lo scoperto di cui sopra. Qualora l’Assicurato si avvalga del Servizio Sanitario Nazionale, in forma diretta o indiretta, la presente garanzia varrà per le spese o eccedenze di spese rimaste a carico dell’Assicurato stesso purché adeguatamente documentate.
Diaria da gesso – Valida solo per i titolari delle Tessere “B, C e C1”
In caso di infortunio che determini una lesione superiore a quanto descritto alla sezione III – Somme Assicurate, la Società corrisponde un’indennità per ogni giorno di gessatura.
La garanzia opera, parimenti, anche per il periodo di ininterrotta applicazione di ogni tipo di apparecchio immobilizzante (Don Joy, Desault, valva gessata, doccia gessata, bendaggio ad otto, air-cast, stecca di Zimmer), effettuata da personale medico o paramedico in relazione a frattura e/o lussazione radiologicamente accertata attraverso qualsiasi mezzo messo a disposizione dalla moderna diagnostica radiologica (oltre alla radiologia standard, ad esempio TAC, Risonanza Magnetica, Ecografia, ecc.).
La diaria verrà corrisposta a decorrere dal 6° giorno successivo a quello dell’immobilizzazione con un massimo di giorni indennizzati per infortunio come previsto dalla relativa tessera.
Diaria da Ricovero – Valida solo per i titolari delle Tessere “B, C e C1”
In caso di infortunio che determini una lesione superiore a quanto descritto alla sezione III – Somme Assicurate, la Società corrisponde un’indennità per ogni giorno di ricovero di euro 30,00. II giorno di ricovero e quello di dimissione, ai fini della definizione del periodo di indennizzo, viene considerato un giorno unico.
La diaria verrà corrisposta a decorrere dal 6° giorno successivo a quello del ricovero con un massimo di 30 giorni per infortunio. La diaria da ricovero non è cumulabile con la diaria da gesso, nel caso quindi l’infortunio interessi contemporaneamente le due garanzie verrà liquidata la diaria massima giornaliera di euro 30,00.
Art. 13 Estensioni speciali – Benefìcio speciale in caso di morte del tesserato genitore
Se a causa di un evento garantito con la presente polizza consegue la morte di un tesserato genitore, l’indennità per il caso morte spettante ai figli minorenni se conviventi ed in quanto beneficiari, sarà aumentata del 100%. Ai figli minori vengono equiparati i figli maggiorenni che siano già portatori di invalidità permanente di grado pari o superiore al 50% della totale.
Perdita dell’anno scolastico
Qualora, l’infortunio, a causa dell’entità delle lesioni, determini l’impossibilità di frequentare lezioni per un periodo che, a norma delle disposizioni ministeriali vigenti, comporti la perdita dell’anno scolastico, al soggetto assicurato è corrisposto un indennizzo incrementato del 20%.
Rimpatrio salma
In caso di decesso dell’Assicurato a seguito di infortunio occorso durante la sua permanenza all’estero, la Società, fino alla concorrenza di Euro 5.000,00, rimborserà le spese sostenute per il trasporto della salma dal luogo dell’infortunio al luogo di sepoltura in Italia.
Rientro sanitario
La garanzia è estesa al rimborso delle spese sostenute dall’Assicurato in caso di infortunio occorso all’estero e che renda necessario il suo trasporto in ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza; la garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro € 5.000,00.
Morsi di animali compresi aracnoidi e insetti
Nel caso di morsi di animali, insetti e aracnoidi che comportino all’assicurato ricovero in istituto di cura e relativa diagnosi che accerti detto evento, sono rimborsate le relative spese documentate fino ad un massimo di € 5.000,00.
Avvelenamenti
Nel caso di avvelenamento acuto da ingestione od assorbimento involontario di sostanze, che comporti ricovero, con almeno un pernottamento, in istituto di cura, e relativa diagnosi ospedaliera anche di sospetto avvelenamento, sono rimborsate le relative spese documentate fino ad un massimo di € 5.000,00.
Assideramento – congelamento – colpi di sole a di calore
Nel caso di ricovero dell’assicurato in istituto di cura in conseguenza di assideramento, congelamento, colpi di sole o di calore e folgorazione sono rimborsate le relative spese documentate fino ad un massimo di € 5.000,00.
Danno estetico
Si conviene che la Società rimborserà fino ad un massimo di € 5.000,00, le spese documentate sostenute dall’Assicurato per gli interventi di chirurgia plastica o stomatologica ricostruttiva resi necessari da infortunio indennizzabile a termini di polizza. Tale estensione di garanzia si intende valida solo ed esclusivamente per gli assicurati di età inferiore ai 16 anni.
Art. 14 Controversie sulla natura degli infortuni
In caso di controversia sulla natura, causa, entità e conseguenza delle lesioni indennizzabili a termine di
polizza, nonché sull’applicazione dei criteri di indennizzo, le Parti devono conferire per iscritto mandato di decidere ad un Collegio di tre medici nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo.
In caso di mancato accordo sulla nomina del terzo arbitro, quest’ultimo dovrà essere prescelto, fra gli specialisti di Medicina Legale delle Assicurazioni, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei medici.
II Collegio medico, a scelta dell’Assicurato, risiede nel Comune sede di Istituto di Medicina Legale più vicino alla residenza e/o al domicilio dell’Assicurato stesso.
Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’invalidità permanente ad epoca da definirsi dal
Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull’indennizzo.
Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza dei voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi diviolenza, dolo, errore o violazione dei patti contrattuali.
I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri arbitri nel verbale definitivo.
Art 15 Denuncia degli infortuni ed obblighi relativi
Denuncia di lesioni e/o infortunio
La denuncia degli infortuni e/o lesioni previste nelle tabelle allegate, con indicazione del luogo, giorno ed ora dell’evento e delle cause che le hanno determinate corredata da ogni documentazione clinica atta ad accertare le lesioni subite e la loro indennizzabilità, deve essere fatta per iscritto ed inviata all’Assicuratore entro 30 giorni dall’evento stesso o dal momento in cui l’Assicurato o gli aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità, in deroga a quanto stabilito dagli artt.1913 e 1915 del C.C.
La documentazione di cui sopra deve consentire inequivocabilmente l’identificazione della persona lesa e deve essere accompagnata dal relativo referto, nel caso di fratture e/o lesioni particolari è necessario che il referto clinico radiologico evidenzi la diagnosi in modo chiaro e specifico e sia redatto da un Pronto Soccorso Pubblico e/o una Struttura Privata equivalente (clinica, casa di cura, etc.).
Ricevuta la necessaria documentazione, l’Assicuratore, determinato l’indennizzo che risulti dovuto, provvede entro 30 giorni al pagamento.
Nel caso di infortuni che prevedono indennizzi per lesioni, diaria, rimborso spese mediche, l’assicurato ad avvenuta guarigione clinica deve inviare all’assicuratore tutta la documentazione necessaria per determinare l’indennizzo. L’assicuratore, ricevuta tale documentazione, provvederà entro 30 giorni adeterminare l’indennizzo ed al pagamento.
L’indennizzo verrà corrisposto in Italia, in Euro.
Denuncia della morte
La denuncia della morte, con indicazione del luogo, giorno ed ora dell’evento e delle cause che l’hanno determinata, corredata dalla documentazione atta ad accertare l’indennizzabilità, deve essere fatta per iscritto entro 30 giorni dall’evento stesso o dal momento in cui l’Assicurato o gli aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità, in deroga a quanto stabilito dagli arti. 1913 e 1915 del C.C.
Art. 16 Limite di indennizzo per singolo evento
In caso di singolo evento che coinvolga più assicurati con la presente polizza convenzione, le somme delle garanzie di cui alla presente sezione Infortuni non potranno superare l’importo di Euro 5.000.000,00. Nell’eventualità che le somme complessivamente assicurate eccedano gli importi sopraindicati, gli indennizzi spettanti ad ogni assicurato in caso di sinistro sono ridotti con imputazione proporzionale ai capitali assicurati per le singole persone.
SEZIONE III – SOMME ASSICURATE
Garanzia Infortuni
Tessera A)
Morte € 80.000,00
Lesioni € 80.000,00 – franchigia 8% – Tabella Lesioni allegata
Tessera B)
Morte € 80.000,00
Lesioni € 80.000,00 – franchigia 7% – Tabella Lesioni allegata
Solo a seguito di lesione indennizzabile a termini di polizza:
Rimborso spese mediche € 2.000,00 – scoperto 10%, minimo € 250,00
Diaria da gesso a seguito di infortunio ** € 20,00/gg – franchigia 5 gg, max 10gg
Diaria da ricovero a seguito di infortunio** € 30,00/gg – franchigia 5 gg, max 30gg
**In caso di infortunio che interessi contemporaneamente le garanzie Diaria da ricovero e gesso, la diaria giornaliera totale liquidabile dalla Società non potrà essere in nessun caso superiore ad € 30,00.
Le garanzie “Rimborso Spese Mediche”, “Diaria da Gesso” e “Diaria da Ricovero” s’intendono operanti solo a seguito di Infortunio che abbia determinato una Lesione (vedi Allegato Tabella A) superiore al 3%. Limitatamente alle attività del Fitness e del Nuoto, in caso di infortunio che comporti la sospensione per almeno un mese della fruizione dell’abbonamento annuale, è previsto un rimborso forfettario di euro 35,00, valido solo una volta l’anno per tesserato e solo in seguito a sinistro indennizzabile. La diaria da gesso verrà riconosciuta forfettariamente con il massimale di euro 200,00 per tutti i casi di fratture documentate, escluse quelle delle dita, sia delle mani che dei piedi.
Tabella lesioni (da richiedere a info@brianzatornei.it)
Modulo denuncia infortuni (da richiedere a info@brianzatornei.it)